Accertamento giudiziale di paternità - Divieto di richiesta nel diritto inglese, per il figlio divenuto maggiorenne - Contrasto con i principi della tutela in giudizio della filiazione naturale - Conseguenze per il giudice italiano.
La norma del diritto inglese secondo cui la madre del figlio naturale può chiedere un accertamento giudiziale di paternità nel termine massimo di tre anni dalla nascita, ed in nessun caso tale azione può essere promossa dal figlio divenuto maggiorenne, è contraria all'ordine pubblico internazionale (art. 31 preleggi), perché contrastante con i principi basilari della tutela in giudizio della filiazione naturale, posti dagli artt. 2, 3, 30 e 24 della Costituzione. In sua vece, pertanto, il giudice italiano adito da un cittadino inglese maggiorenne dovrà applicare la norma di cui all'art. 270, primo comma cod. civ., nel testo vigente.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7447 del 07/07/1993