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Famiglia - filiazione - filiazione naturale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9065 del 28/08/1999

Figlio naturale in possesso di diverso stato di figlio legittimo - Accertamento incidentale, ai fini dell'esercizio dei diritti successori, della filiazione naturale - Presupposti - Limiti - Prova della relativa sussistenza - Spettanza al richiedente.

Lo stato di figlio legittimo non è incompatibile con una indagine "incidenter tantum", ai fini dell'esercizio dei diritti successori, di cui agli artt.537, 580 e 594 cod.civ., su una diversa procreazione naturale (salvo che non si profili l'incesto) purché si versi in una situazione di impossibilità assoluta, cioè originaria, e non relativa, in quanto sopravvenuta, di proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità. Non ricorre, pertanto, tale presupposto (la cui prova è a carico del richiedente) nel caso del figlio naturale che, divenuto maggiorenne, abbia omesso di esperire, nel termine di decadenza all'uopo fissato, l'azione di disconoscimento del padre legittimo, sempre che ciò configuri una volontaria scelta circa l'incontestabilità dello stato di figlio legittimo, compiuta nella consapevolezza della diversa filiazione naturale e nella ricorrenza delle condizioni previste per l'azione di disconoscimento del padre legittimo, nonché in assenza di cause di forza maggiore impeditive del tempestivo esercizio di detta azione.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9065 del 28/08/1999