Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1222 del 04/02/2000
Diritto del coniuge divorziato all'indennità di buonuscita maturata dall'ex coniuge, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro a causa di morte del dipendente - Concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite - Concorso di entrambi con altri aventi diritto all'indennità di buonuscita - Computo della quota di spettanza - Criteri.
Ove, oltre al coniuge divorziato ed al coniuge superstite, esistano anche figli del lavoratore defunto (e/o altri parenti od affini a suo carico) aventi diritto alla indennità di buonuscita ai sensi dell'art. 2122 cod. civ., dal coordinamento di tale disposizione con l'art. 9 della legge 898/70 si estrae complessivamente la regola che al coniuge divorziato, nella fattispecie considerata (di concorso di plurimi aventi diritto), va attribuita una quota della quota del coniuge superstite; per cui, tra i due (od eventualmente più) coniugi, dovrà in pratica, suddividersi la quota di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata in ragione del concorso di questi con gli altri superstiti aventi diritto ex art. 2122, comma primo, cod.civ.. Devesi, per altro, precisare, ai fini di tale preventiva determinazione, che dei due criteri all'uopo indicati dal predetto art. 2122 cod.civ. - secondo il quale "la ripartizione della indennità se non vi è accordo tra gli aventi diritto (1°), deve farsi secondo il bisogno di ciascuno (2°)" - non risulta applicabile, giacché incompatibile, il primo, e rileva quindi unicamente il successivo (ripartizione "secondo il bisogno").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1222 del 04/02/2000