matrimonio contratto all'estero Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013
Matrimonio celebrato tra cittadini stranieri all'estero e non trascritto in Italia - Immediata validità nell'ordinamento italiano - Conseguenze in materia di tribunale competente sui rapporti con i figli. Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013
Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori é il tribunale ordinario.
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17620 del 18/07/2013
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bergamo si è dichiarato incompetente a decidere nella causa vertente fra S.S. , nato in XXXXX e residente in (omesso) , e la moglie da lui separata, K.K. , avente ad oggetto la regolamentazione dei rapporti personali ed economici delle parti con il figlio minore.
Il tribunale ha ritenuto che, poiché il matrimonio era stato celebrato in XXXXX e non era stato trascritto in XXXXXX, la posizione dei due coniugi rispetto al figlio andasse equiparata a quella dei genitori naturali, con la conseguenza che la decisione, ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c., spettava al Tribunale dei Minori di Brescia, territorialmente competente.
Il Tribunale dei Minori di Brescia, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, ritenendo a sua volta di non essere competente, ha richiesto d'ufficio il regolamento di competenza.
Ha rilevato a sostegno della richiesta che la L. n. 218 del 1995, art. 68, che disciplina l'efficacia degli atti pubblici ricevuti all'estero, ivi compresi gli atti di matrimonio, conferma il principio generale del riconoscimento automatico dell'atto straniero, prevedendo la necessità di un procedimento solo in caso di contestazione o mancata ottemperanza o quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, e che pertanto è privo di rilievo che l'atto di matrimonio non sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile, dovendo il minore essere ritenuto a tutti gli effetti figlio nato in costanza di matrimonio.
Il P.G. ha concluso per la competenza del Tribunale di Bergamo. Va affermata la competenza del Tribunale di Bergamo. Ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 28, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Il principio dell'immediata rilevanza del matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera non è dunque condizionato dalle norme italiane relative alla trascrizione:
questa, infatti, non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa, e scopo di pubblicità, di un atto già di per sè valido in base al principio locus regit actum (cfr. Cass. n. 10351/98). Ne consegue che il figlio di genitori stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero va considerato a tutti gli effetti nato in costanza di matrimonio e che competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori è il tribunale ordinario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale ordinario di Bergamo. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013
Cod. Civ. art. 115
Cod. Civ. art. 130