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filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013

famiglia - filiazione -  Figlio - Riconoscimento al momento della nascita da uno solo dei genitori - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale - Spese di mantenimento - Decorrenza - Nascita - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013

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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 20137 del 03/09/2013
La domanda di mantenimento proposta dal figlio nato fuori dal matrimonio nei confronti del proprio genitore naturale è autonoma e diversa, per "causa petendi" e "petitum", rispetto alla domanda di risarcimento dei danni subiti dallo stesso figlio quale conseguenza della condotta omissiva del genitore rispetto agli obblighi nascenti dal rapporto di filiazione, la prima trovando specifico fondamento normativo nell'art. 30 Cost. e negli artt. 147, 148, 155, 155 sexies cod. civ., implicanti per il genitore naturale tutti i doveri propri della procreazione legittima (compreso quello del mantenimento fino al momento del conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio), e la seconda, invece, attenendo al diverso aspetto della responsabilità genitoriale, avente natura squisitamente compensatoria e riparatoria.



Cod. Civ. art. 147
Cod. Civ. art. 148
Cod. Civ. art. 155
Cod. Civ. art. 155 sexies
Cod. Civ. art. 2043