disposizioni generali - accettazione dell'eredità - con beneficio di inventario Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013
successioni "mortis causa" - Responsabilità per i debiti ereditari - Limitazione "intra vires hereditatis" - Eccezione dell'erede nel giudizio di cognizione - Necessità - Fondamento - Deducibilità della qualità di erede beneficiato per la prima volta in sede esecutiva - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013
L'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, determinando la limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del "de cuius" entro il valore dei beni a lui pervenuti, va eccepita nel giudizio di cognizione promosso dal creditore del defunto che faccia valere per intero la sua pretesa, in modo da contenere quantitativamente l'estensione e gli effetti dell'invocata pronuncia giudiziale; ne consegue che, ove non sia stata proposta la relativa eccezione nel processo di cognizione, la qualità di erede con beneficio d'inventario non è deducibile per la prima volta in sede esecutiva.
Cassazione Civile Sez. 3, Sentenza n. 9158 del 16/04/2013
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Anacleto Be.., qualificandosi "erede beneficiato di Ca.. Giuseppa", si oppose, innanzi al tribunale di Milano, al precetto di pagamento per Euro 298.201,50 notificatogli il 17.9.03 da Po.. Giancarlo in uno al titolo esecutivo, lamentando: che la condanna in questo era formulata in favore di due diversi soggetti senza previsione di solidarietà, sicché non poteva ognuno di loro agire per l'intero; che la condanna, pronunciata nei suoi confronti quale erede con beneficio di inventario, abilitava il precettante ad agire solo nel limite del valore dei beni a lui pervenuti, come da inventario pure prodotto; che il titolo stesso non conteneva la condanna a due separate e distinte somme, ciascuna di L. 95 milioni, ma ad una sola di queste.
Costituitosi, l'opposto si dolse della carenza di autorizzazione del giudice delle successioni, per essere stata proposta l'opposizione dall'erede accettante con beneficio di inventario, per poi contestare tutte le doglianze avversarie.
Proposte ulteriori domande dal Be.. in corso di causa, anche a seguito della definizione (merce la sentenza di questa Corte, n. 17915 del 2003, con cui era stata esclusa la rivalutazione dal credito azionato) del giudizio nel cui corso era stata pronunciata la sentenza azionata come titolo esecutivo, il tribunale accolse solo in parte l'opposizione: esclusa l'ammissibilità - in sede di opposizione ad esecuzione, anziché nel giudizio di cognizione in cui si era formato il titolo - della questione sull'accettazione con beneficio di inventario, qualificò poi la condanna come azionabile solo in rapporto alla propria quota ereditaria da ciascuno dei coeredi ed in ogni caso unica, negando la rilevanza di eventuali cessioni di credito della quota dell'altro beneficiario della condanna, avvenute nel corso dell'opposizione.
Per la cassazione della relativa sentenza, pronunciata il 17.7.06 con il n. 8778, ricorrono separatamente prima il Be.., con atto notificato a partire dal 10.7.07, e poi il Po.., con atto notificato a partire dal 17.7.07; ad ognuno dei ricorsi replicano i rispettivi intimati con controricorso, illustrando entrambi le proprie posizioni con meMo..a ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Va preliminarmente disposta - ai sensi dell'art. 335 c.p.c. - la riunione dei due ricorsi, siccome proposti, in tempi concomitanti, ma separatamente, da ognuna delle due parti, avverso la medesima sentenza.
3. Ciò posto, va rilevato che avverso quest'ultima:
3.1. sono dal Be.., che ha proposto per primo il ricorso, articolati cinque motivi di doglianza:
3.1.1. un primo, di vizio motivazionale, con cui egli censura l'estensione del thema decidendum della sentenza, integrante il titolo esecutivo azionato, anche alla sua qualifica ereditaria;
3.1.2. un secondo, di vizio motivazionale, con cui egli censura il rilievo dell'inammissibilità della relativa eccezione attribuito nella sentenza di legittimità intervenuta a conclusione del giudizio di merito nel cui corso era stata emessa la sentenza integrante il titolo esecutivo azionato;
3.1.3. un terzo, di violazione dell'art. 2909 c.c., con cui egli censura la ritenuta estensione del giudicato anche all'esclusione della sua qualifica ereditaria;
3.1.4. un quarto, di violazione dell'art. 615 c.p.c., con cui egli censura la mancata inclusione di tale qualifica nel legittimo oggetto dell'opposizione ad esecuzione da lui dispiegata;
3.1.5. un quinto, di violazione dell'art. 112 c.p.c., con cui egli si duole di omessa pronuncia sul punto;
3.2. sono dal Po.., che ha proposto successivo ricorso, articolati otto motivi di doglianza:
3.2.1. un primo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), con cui lamenta l'erroneità della qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art. 615, anziché art. 617, c.p.c., con conseguente mancato rilievo della sua inammissibilità per tardività;
3.2.2. un secondo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), con cui sostiene l'inammissibilità dell'opposizione per mancata previa autorizzazione del giudice delle successioni, essendo quella proposta da erede con beneficio di inventario che non si trovava nel possesso dei beni;
3.2.3. un terzo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), con cui ribadisce l'inammissibilità di tutte le domande non proposte nell'atto introduttivo dell'opposizione e formulate nella meMo..a ai sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, nel testo applicabile ratione temporis;
3.2.4. un quarto (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5), con cui si duole della ritenuta unicità della somma oggetto del titolo azionato, ascritta dal giudice dell'opposizione a risarcimento del danno, spettando anche quanto riconosciuto a titolo di debito originario, sia pure di pari importo;
3.2.5. un quinto (anch'esso ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5), con cui qualifica contraddittoria la valutazione del tribunale sul contenuto della pronuncia di legittimità in rapporto alle precedenti statuizioni, ritenendo omessa la considerazione complessiva di queste;
3.2.6. un sesto (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), con cui contesta la ritenuta trasmissione dell'obbligazione, da reputarsi originariamente unitaria ed indivisibile, a ciascuno degli eredi del creditore soltanto in rapporto alla sua quota ereditaria;
3.2.7. un settimo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3), con cui censura l'esclusione della validità di una dichiarazione del suo coerede quale efficace cessione di credito, intervenuta durante il processo di opposizione;
3.2.8. un ottavo (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4), con cui si duole della mancata ammissione delle prove testimoniali sull'intervenuta cessione del credito in suo favore ad opera del proprio coerede.
4. Deve poi rilevarsi che:
4.1. contro i motivi del primo ricorso, con apposito controricorso il Po..: contesta dapprima la stessa ammissibilità delle doglianze di vizio motivazionale, queste non potendo consistere in un apprezzamento dei fatti diverso da quello operato dal giudice del merito, nonché di violazione di norme di diritto, mancando argomentazioni a sostegno delle prospettate carenze; nel merito, esamina la giurisprudenza richiamata nella stessa gravata sentenza a sostegno della preclusione, in sede di opposizione ad esecuzione, delle questioni sulla qualifica ereditaria di chi nel titolo esecutivo è indicato come debitore;
4.2. contro il ricorso successivo, con apposito controricorso il Be..: esclude trattarsi di azione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., avendo egli contestato l'entità del credito; nega la necessità di autorizzazioni da parte di chicchessia ad opporsi all'esecuzione;
evidenzia la mancata riproduzione del ricorso introduttivo, rispetto alla quale valutare l'eccepita novità delle domande esaminate nella gravata sentenza; contesta l'ammissibilità, quale vizio motivazionale, della interpretazione data dal tribunale al titolo esecutivo in punto di ritenuta unicità della somma oggetto di condanna; nega l'indivisibilità dell'obbligazione di pagamento di una somma di denaro, sicché essa agli eredi del creditore si trasmette solo pro quota; contesta la rilevanza di un'eventuale cessione del credito, da parte del coerede del creditore, in tempo successivo al precetto, dovendo farsi riferimento al tempo in cui questo era stato intimato ed opposto; contesta la doglianza sulla mancata ammissione di prove testimoniali, anche per mancata riproduzione del preciso tenore di queste ultime.
5. Va, a questo punto, osservato che alla fattispecie si applica l'art. 366 bis c.p.c.:
5.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e resta applicabile - in virtù dell'art. 27, comma 2, del medesimo decreto - ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione - a far tempo dal 4 luglio 2009 - ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1 lett. d), in virtù della disciplina transitoria di cui al suo art. 58, comma 5, (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800);
5.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione, nonostante i motivi che l'avrebbero determinata, attesa l'univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla norma (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887; Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079);
5.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale (tra le molte, v. : Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), essi devono compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l'inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;
5.4. inoltre, i quesiti debbono porre questioni pertinenti alla ratio decidendi, perché, in contrario, essi difetterebbero di decisività (sull'indispensabilità della pertinenza del quesito, per tutte, v.:
Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28 settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n. 27 901);
5.5. quanto poi al capoverso dell'art. 366 bis c.p.c., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione - con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso - di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirIz.. ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le altre, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure - se non soprattutto - le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002;
Cass., ord. n. 27680 del 2009): tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell'illustrazione del motivo - all'esito di una interpretazione svolta dal lettore, anziché su indicazione della parte ricorrente - consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure;
5.6. non è consentita la congiunta proposizione di doglianze ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, se non accompagnate tanto dal quesito di diritto previsto per il primo vizio che dal momento di sintesi o riepilogo imposto per il secondo (per tutte, a contrario:
Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770).
6. Va esaminato per primo il ricorso notificato da Be.. Anacleto.
6.1. Di esso, i motivi primo e secondo non sono ammissibili, perché, relativi ad un vizio motivazionale, non sono assistiti da idoneo momento di sintesi o di riepilogo, dai rigorosi requisiti di cui sub 5.5.
6.2. Sono invece infondati - ove si superino i dubbi sulla conformità dei relativi quesiti ai rigorosi requisiti di cui al precedente punto 5.3 - i rimanenti tre motivi del ricorso proposto dal Be.., che possono essere unitariamente considerati per la loro intima connessione.
Infatti, la stessa gravata sentenza ricorda che (tra le ultime, v. Cass. 15 aprile 1992, n. 4633) l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario, determinando l'oggettiva ed originaria limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari, comporta una posizione dell'erede del debitore, di fronte alle ragioni del creditore del defunto, quantitativamente diversa o più favorevole; pertanto, tale accettazione va eccepita nel giudizio cognitorio al creditore del de cuius che faccia valere illimitatamente la propria pretesa, valendo detta eccezione a contenere nei limiti da essa imposti l'estensione e gli effetti della pronuncia giudiziale, la quale, in mancanza di tale accertamento, non è più contestabile in sede esecutiva, non essendo ivi validamente deducibile per la prima volta la qualità di erede con beneficio d'inventario.
Tanto corrisponde al consolidato insegnamento di questa Corte sulla preclusione, in sede di esecuzione e di opposizione a questa, di ogni questione di merito relativa a tutto quanto statuito nel titolo esecutivo giudiziale e anteriore al conseguimento della sua definitività: quella dovendo farsi valere esclusivamente nel corso del giudizio di cognizione in cui il titolo si è formato ed è divenuto o doveva divenire esecutivo e prima che tanto avvenisse (per tutte, basti un richiamo a Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove ulteriori riferimenti).
È evidente allora che la mancata rituale proposizione di una tale difesa nella sede cognitiva loro propria ed esclusiva (come nella specie, ove l'eccezione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione, perché dispiegata per la prima volta nel giudizio di legittimità nella controversia in cui si stava accertando il credito poi azionato), lungi dall'abilitare l'erede a riproporla in altro giudizio, ne comporta, in applicazione dei principi dell'estensione del giudicato al dedotto e al deducibile, l'irrimediabile decadenza - da ascriversi all'inerzia della parte onerata - in ogni altro futuro giudizio.
7. Va ora esaminato il ricorso dispiegato dal Po... 7.1. Il primo motivo è infondato: la contestazione, da parte del debitore, di dover pagare una parte o una quota della somma precettata, quand'anche adducendo la propria qualità di erede accettante con beneficio di inventario o l'unicità della condanna contenuta nel titolo azionato, si rivolge con tutta evidenza al quantum debeatur e, cioè, involge una contestazione, sia pure soltanto quantitativa, dell'an debeatur e, in quanto tale, integra un'opposizione all'esecuzione (tra le molte, v.: Cass. 26 febbraio 1998, n. 2123; Cass. 25 novembre 2002, n. 16569; Cass. 20 maggio 2003, n. 7886; Cass. 3 maggio 2011, n. 9698).
7.2. Il secondo motivo è inammissibile, prima che infondato: a prescindere dalla questione sulla stessa configurabilità di un'astratta previsione della necessità di un'autorizzazione del giudice (delle successioni o meno) in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, la ratio decidendi sta con tutta evidenza (v. pag. 10 della gravata sentenza) nella spendita della qualità di erede beneficiato quale elemento diretto a sorreggere una parte dei motivi di opposizione, una volta che il precetto era stato intimato al Be.. senza alcuna specificazione; e, avverso tale specifica ratio, nessuna congruente censura è in concreto sviluppata. Inoltre, per la vista preclusione di ogni questione sulla qualità di erede beneficiato, sarebbe in radice escluso perfino il presupposto della prospettata necessità di un'autorizzazione da parte di chiunque. 7.3. Il terzo motivo è inammissibile: benché sia, in effetti, precluso all'opponente ampliare il thema decidendum delle opposizioni esecutive (tranne il solo caso del venir meno del titolo esecutivo) in corso di giudizio di merito (tra le molte e per limitarsi alle più recenti: Cass. 31 luglio 2012, n. 13657; Cass. 23 luglio 2012, n. 12804; Cass. 20 marzo 2012, n. 4380; Cass., ord. 17 agosto 2011, n. 17319; Cass. 28 luglio 2011, n. 16541; Cass., ord. 20 gennaio 2011, n. 1328), va rilevato che, in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, non è testualmente riportato il tenore dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione, rispetto al quale valutare un'eventuale novità delle doglianze in concreto accolte rispetto a quelle sole originariamente dispiegate.
7.4. Il quarto motivo è inammissibile, perché, pur prospettando un vizio motivazionale, è privo di un idoneo momento di sintesi, dai rigorosi requisiti di cui sub 5.5.
7.5. Il quinto motivo è anch'esso inammissibile, perché, prospettando un vizio motivazionale, è privo di un idoneo momento di sintesi, dai rigorosi requisiti di cui sub 5.5.
7.6. Al contrario, il sesto motivo, sia pure una volta correttamente interpretata la doglianza, è fondato.
È ben vero che tra coeredi non esiste mai un rapporto di solidarietà attiva per i crediti, salvo che si tratti di obbligazioni indivisibili (tra le molte, Cass. 13 ottobre 1978, n. 4593); e non è men vero che non si adduce per quale ragione l'obbligazione oggetto della condanna sarebbe stata appunto indivisibile: su quest'ultimo punto, anzi, l'art. 1316 c.c., qualifica indivisibile l'obbligazione quando la prestazione abbia per oggetto una cosa o un atto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti (così disciplinando unitariamente sia l'obbligazione oggettivamente indivisibile, tale, cioè, in ragione dell'utilità oggettiva e della funzione economico-sociale propria della cosa o del fatto che il debitore è tenuto a prestare al creditore, sia l'obbligazione soggettivamente indivisibile, caratterizzata dall'impossibilità di frazionamento in più parti della cosa o del fatto, in dipendenza di una particolare pattuizione, esplicita o implicita, che abbia attribuito un vincolo di indissolubilità alla utilità connessa al bene oggetto della obbligazione; tra le altre:
Cass. 25 maggio 1983, n. 3622), mentre le obbligazioni pecuniarie sono di norma divisibili (Cass. 9 maggio 1997, n. 4084) per la conclamata intrinseca fungibilità del denaro, qualora non sussistano, cioè, le particolari condizioni cui l'appena richiamato art. 1316 cod. civ. rapporta la qualificazione di indivisibilità. Cionondimeno, ricostruiti come appartenenti anche i crediti del de cuius alla comunione ereditaria fino allo scioglimento di questa, ciascuno dei partecipanti alla medesima può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, ovvero di scegliere di agire per la sola parte proporzionale alla quota ereditaria (Cass. Sez. Un. 28 novembre 2007, n. 24657, che ne desume la non necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza di uno specifico interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito). Infatti, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 c.c., prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta sia dal precedente art. 727, il quale, stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, sia dall'art. 757, il quale, prevedendo che il coerede succede nel credito al momento dell'apertura della successione, denota che i crediti ricadono nella comunione; trova, così, applicazione il principio generale, secondo cui ciascun soggetto partecipante alla comunione può esercitare singolarmente le azioni a vantaggio della cosa comune (Cass., ord. 24 gennaio 2012, n. 995).
Ritiene il Collegio che nessuna ragione, ne' letterale, ne' - tanto meno - sistematica osti all'estensione di tale conclusione, raggiunta in modo espresso per il giudizio di cognizione, anche al processo esecutivo, alla stregua dell'unitarietà della ragione creditoria - che, però, non trasmoda in una tecnica indivisibilità, effettivamente invocata in modo incongruo dall'esecutante, per la carenza di elementi sui relativi requisiti oggettivi o soggettivi - e, soprattutto, del principio generale della legittimazione del singolo contitolare di un diritto alla tutela di questo nel suo complesso in sede cognitiva, riguardato alla luce della necessaria complementarieta, al fine di garantire l'effettività del secondo, del diritto di agire esecutivamente rispetto a quello di agire in giudizio. La tutela del debitore è idoneamente apprestata da opposizione ad esecuzione, ove egli abbia pagato a mani di uno dei coeredi, atteso il carattere satisfattivo di tale pagamento e l'onere degli altri di agire, in sede di rendiconto o di scioglimento della comunione ereditaria, nei confronti del coerede che ha ricevuto il pagamento.
Beninteso, occorre che il titolo esecutivo riconosca il credito come ereditario - come accade nella specie, in cui esso è riconosciuto ai due eredi del precedente titolare - e che non preveda, in modo espresso, la titolarità pro quota di ciascuno dei coeredi o altre specificazioni o limitazioni: cosa che pure accade nella specie, in cui la condanna è pronunciata sic et simpliciter nei confronti dei coeredi, ma non già pro quota, ne' con altre specificazioni. È pertanto priva di fondamento, letterale e giuridico (sebbene, quanto a quest'ultimo profilo, in forza anche di giurisprudenza di legittimità consolidatasi dopo la pronuncia della gravata sentenza), l'estrapolazione operata dal giudice del merito, sulla desumibilità di una tale limitazione dal tenore letterale della condanna. Pertanto, ritiene il Collegio che anche il singolo coerede può agire esecutivamente per l'intero credito ereditario, ove il titolo esecutivo riconosca quest'ultimo ed anche quando la condanna sia pronunciata nei confronti di tutti i coeredi, ma senza espressa specificazione ne' di una limitazione per quote, ne' di una solidarietà attiva. Il relativo motivo è, di conseguenza, fondato:
legittimamente il Po.., coerede, poteva agire egli solo per l'intero credito ereditario, senza onere di coinvolgere il coerede. 7.7. Tanto consente di ritenere assorbito il settimo motivo del ricorso Po.., relativo alla validità o meno dell'azionamento di una pretesa cessione della quota ereditaria del coerede, visto che il primo era legittimato ad agire da sè solo per l'intero. 7.8. Infine, l'ottavo motivo, se non anch'esso assorbito per l'irrilevanza della cessione, è inammissibile: infatti, la censura relativa alla mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile se il ricorrente non provveda, al contempo, a trascrivere nel ricorso i capitoli di prova, ad indicarvi i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare - elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto - e ad allegare ed indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce (Cass., 23 aprile 2010, n. 9748; Cass., 23 settembre 2004, n. 19138), onde consentire alla Corte di Cassazione di verificare ex actis la veridicità di ognuna di dette circostanze, indefettibili presupposti per valutare la fondatezza della doglianza;
mentre l'eventuale mancata valutazione di documenti o di elementi istruttori deve anch'essa essere sorretta dalla loro trascrizione e dall'indicazione della sede processuale (con pronuncia ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c., comma 1: Cass., ord. 30 luglio 2010, n. 17915, seguita da molte altre).
8. In conclusione, riuniti i ricorsi, va rigettato il primo ed accolto, quanto al sesto e con assorbimento del settimo motivo e reiezione degli altri, il secondo: tanto comporta la cassazione della gravata limitatamente alla censura accolta (e quindi con la sola affermazione della legittimità dell'azionamento, da parte del coerede Giancarlo Po.., del credito ereditario per l'intero, identificato peraltro nel suo importo nei sensi della gravata sentenza come relativo alla somma di L. 95 milioni per una sola volta, che sul punto resiste alle censure mossele dal medesimo), con rinvio al medesimo giudice che l'ha pronunciata, ma in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso proposto da Be.. Anacleto; accoglie, per quanto di ragione, il ricorso proposto da Giancarlo Po..; per l'effetto, cassa la gravata sentenza in relazione alla censura accolta e rinvia al tribunale di Milano, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2013