Comunione legale ex art. 177 cod. civ. - Rappresentanza reciproca dei coniugi - Insussistenza - Conseguenze in tema di "denuntiatio" ex art. 8, legge n. 590 del 1965.
Contratti agrari - diritto di prelazione e di riscatto - in genere.
Nella comunione legale tra coniugi ex art. 177 cod. civ. non vi è potere di rappresentanza reciproca in capo a ciascuno di essi, mancando ogni previsione normativa in tal senso, sicchè, per l'ipotesi di alienazione di un fondo, la "denuntiatio" ex art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, ad uno solo dei coniugi coltivatori in regime di comunione non ha effetto nei confronti dell'altro ai fini del decorso del termine di esercizio del diritto di prelazione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15754 del 10/07/2014