Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018
Determinazione – Criteri – Riferimento al reddito lordo – Esclusione – Riferimento al reddito netto – Necessità – Fondamento – Fattispecie.
In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello, la quale aveva ritenuto che il reddito di un agente di commercio potesse essere desunto dall'importo delle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni, detratte le sole ritenute d'acconto, senza prendere in considerazione la dichiarazione dei redditi dell'onerato, e le spese sostenute per l'esercizio dell'attività professionale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13954 del 31/05/2018