Rimozione del genitore dall'amministrazione del patrimonio del minore - Presupposto - Situazione di potenziale pericolo - Insufficienza - Concreti atti di “mala gestio” - Necessità.
La rimozione, per "mala gestio", di uno o di entrambi i genitori dall'amministrazione del patrimonio del figlio minore, ai sensi dell'art. 334 c.c., presuppone la realizzazione di condotte concretamente pregiudizievoli per il minore o tali da rendere serio e concreto il rischio patrimoniale secondo una valutazione improntata a criteri di oggettività, non essendo sufficienti situazioni di pericolo meramente potenziale o fondate su convinzioni o interessi soggettivi di colui che reclami l'intervento del giudice.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18777 del 13/07/2018