Mancanza del consenso dell'altro coniuge
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - amministrazione - atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - atti compiuti senza il necessario consenso - annullabilità - comunione legale - atto di straordinaria amministrazione - atto di conferimento ex art. 2253 c.c. di un bene immobile in società personale - mancanza del consenso dell'altro coniuge - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 15/10/2018
>>> In regime di comunione legale tra i coniugi, l'atto di straordinaria amministrazione costituito dal conferimento ex art. 2253c.c. di un bene immobile in società personale, posto in essere da un coniuge senza la partecipazione o il consenso dell'altro,è soggetto alla disciplina dell'art. 184, comma 1, c.c. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma solamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizionale entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; ne consegue che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto la persistente efficacia dell'atto di conferimento del locale commerciale conteso, compiuto dal coniuge in favore di una società in nome collettivo, all'atto della sua regolarizzazione, senza la partecipazione della moglie, poiché quest'ultima non aveva esercitato l'azione di annullamento nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 184 c.c., decorrente dal decesso del coniuge e dal conseguente scioglimento della comunione legale).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25754 del 15/10/2018