Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 (Rv. 655300 - 01)
Funzione assistenziale ed anche compensativa e perequativa dell'assegno - Conseguenze - Squilibrio significativo tra le condizioni economico- patrimoniali degli ex coniugi - Scelte di vita condivise durante la vita matrimoniale - Rilevanza - Formazione durante la convivenza del patrimonio dell'ex coniuge con il solo apporto dei beni dell'altro - Esclusione dell'assegno - Condizioni.
L'assegno divorzile ha una imprescindibile funzione assistenziale, ma anche, e in pari misura, compensativa e perequativa. Pertanto, qualora vi sia uno squilibrio effettivo, e di non modesta entità, tra le condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi, occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due. Laddove, però, risulti che l'intero patrimonio dell'ex coniuge richiedente sia stato formato, durante il matrimonio, con il solo apporto dei beni dell'altro, si deve ritenere che sia stato già riconosciuto il ruolo endofamiliare dallo stesso svolto e - tenuto conto della composizione, dell’entità e dell'attitudine all'accrescimento di tale patrimonio - sia stato già compensato il sacrificio delle aspettative professionali oltre che realizzata con tali attribuzioni l'esigenza perequativa, per cui non è dovuto, in tali peculiari condizioni, l'assegno di divorzio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21926 del 30/08/2019 (Rv. 655300 - 01)