Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - fondo patrimoniale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22069 del 04/09/2019 (Rv. 655267 - 01)
Figli beneficiari - Sopravvenuta maggiore età - Atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione - Legittimazione ad agire - Sussistenza - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - ad causam In genere.
In tema di fondo patrimoniale, i figli minori e quelli maggiorenni - questi ultimi se il fondo non sia cessato e non risultino economicamente autosufficienti - sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l'ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo, discendendo tale legittimazione dalla "ratio" dell'istituto, volto a costituire su determinati beni un vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia nucleare e, quindi, di tutti i suoi componenti. Ne consegue che l'interesse all'azione permane anche se i figli diventano maggiorenni in corso di causa, in assenza di elementi da cui desumere che siano diventati autonomi rispetto alla famiglia di origine. (Fattispecie relativa all'azione di accertamento dell'invalidità della garanzia ipotecaria, concessa dai genitori sui beni del fondo patrimoniale, promossa dal figlio divenuto maggiorenne dopo avere intrapreso il giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22069 del 04/09/2019 (Rv. 655267 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0168, Cod_Civ_art_0169, Cod_Civ_art_0171, Cod_Proc_Civ_art_081, Cod_Proc_Civ_art_100