Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5603 del 28/02/2020 (Rv. 657088 - 01)
Divorzio - Assegno in favore dell'ex coniuge - Funzione assistenziale, compensativa e perequativa - Fattispecie.
L'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo- compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. (In applicazione di questi principi la S.C. ha cassato con rinvio la decisione della corte di merito, in quanto, a fronte dell'adeguata valutazione dei redditi da lavoro dell'ex marito, non era stata operata alcuna quantificazione di quelli della ex moglie, essendo mancata anche la valutazione in ordine al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'altro coniuge).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5603 del 28/02/2020 (Rv. 657088 - 01)
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