Separazione - Assegno di mantenimento per la prole - Ordine di pagamento diretto - Presupposti - Sindacato riservato al giudice del merito.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'art_ 156, comma 6, c.c., nell'attribuire al giudice, in caso d'inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento, il potere di ordinare ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula un apprezzamento in ordine all'idoneità del comportamento dell'obbligato a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento, affidato in via esclusiva al giudice di merito e, dunque, non sindacabile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5604 del 28/02/2020 (Rv. 657044 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1
FAMIGLIA
MATRIMONIO
SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI