Divorzio - Pensione di reversibilità - Cass. n. 11520/2020
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - pensione dell'obbligato - diritti dell'ex coniuge superstite -Divorzio - Pensione di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Determinazione delle rispettive quote - Stabile relazione affettiva - Omessa parificazione con il matrimonio - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
In tema di ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge divorziato e quello già convivente e superstite, la considerazione tra gli altri indicatori, della durata delle rispettive convivenze prematrimoniali non comporta che vi debba essere una un'equiparazione tra la convivenza vissuta nel corso di uno stabile legame affettivo e quella condotta nel corso del matrimonio, sicché la questione di costituzionalità dell'art. 9 l. n. 898 del 1970 che non le pone su un piano equiordinato ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità, risulta manifestamente infondata.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11520 del 15/06/2020 (Rv. 657947 - 01)