Intollerabilità della convivenza - Nozione - Cass. n. 16698/2020
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - Intollerabilità della convivenza - Nozione - Concezione soggettiva - Disaffezione di uno solo dei coniugi - Sufficienza - Oggettiva apprezzabilità giuridica - Necessità - Fattispecie.
SEPARAZIONE PERSONALE
GIUDIZIALE
CONVIVENZA
In tema di separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020 (Rv. 658564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0150, Cod_Civ_art_0151