Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - procedimento - intervento p.m. – impugnazioni - Procedimento di divorzio in appello - Rito camerale - Piena applicabilità del rito ordinario - Esclusione - Conseguenze - Produzione di nuovi documenti - Ammissibilità - Condizioni.
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della l. n. 898 del 1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l’acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27234 del 30/11/2020 (Rv. 659747 - 01)
Procedimento
divorzio in appello
corte
cassazione
27234
2020