Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità' e maternita' - ammissibilita' dell'azione - Giudizio di accertamento della paternità naturale - Ammissibilità dell'azione - Successivo giudizio di merito - Autonomia - Conseguenze - Riassunzione del giudizio - Necessità - Esclusione.
Il giudizio sull'ammissibilità dell'azione di dichiarazione della paternità naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalità per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilità a seguito dell'irrevocabilità acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non è soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28330 del 11/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269, Cod_Civ_art_0274
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2020