Divorzio - obblighi verso l'altro coniuge – Cass. n. 5055/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Assegno divorzile - Attribuzione successiva al giudizio divorzile - Applicazione dei parametri di cui all'art. 5 l. n. 898 del 1970 - Funzione assistenziale - Sopravvenuto incolpevole peggioramento delle condizioni economiche - Fattispecie.
L'assegno divorzile ove richiesto per la prima volta nel giudizio di revisione, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, deve essere attribuito e quantificato applicando i parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della stessa legge, da valutare secondo il composito criterio, assistenziale, compensativo e perequativo, con eventuale prevalenza di una delle tre componenti rispetto alle altre. In particolare, la funzione assistenziale può assumere rilevanza preponderante a condizione che il sopravvenuto ed incolpevole peggioramento della situazione economica di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge con maggiori disponibilità economiche abbia in passato goduto di apporti significativi da parte di quello successivamente impoveritosi. (Nella specie La S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva riconosciuto all'ex coniuge un assegno divorzile, richiesto per la prima volta quindici anni dopo la pronuncia del divorzio, allegando il grave peggioramento delle sue condizioni economiche).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021 (Rv. 660756 - 01)