Separazione personale dei coniugi - assegno di mantenimento – Cass. n. 5059/2021
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento - Genitore non affidatario - Spese straordinarie - Onere di informazione e concertazione preventiva - Esclusione - Obbligo di rimborso - Configurabilità - Condizioni - Sindacato da parte del giudice di merito.
In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5059 del 24/02/2021 (Rv. 660517 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0155_1