Statuizioni riguardanti i rapporti economico-patrimoniali tra coniugi – Cass. n. 11795/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Separazione e divorzio - Statuizioni riguardanti i rapporti economico-patrimoniali tra coniugi - Incidenza su diritti a cd. disponibilità attenuata – Disciplina - Parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale - Indisponibilità – Sussistenza - Fattispecie. Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - assegno di mantenimento.
In tema di separazione e divorzio, le statuizioni che regolano gli aspetti economico-patrimoniali tra coniugi incidono nell'area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda, in quanto presuppongono l'iniziativa della parte interessata e l'indicazione, a pena di inammissibilità, del "petitum" richiesto al giudice, potendo configurarsi come diritto indisponibile solo quello relativo alla parte del contributo economico connotata da finalità assistenziale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, oltre a determinare l'assegno divorzile nella misura richiesta, ne aveva anche stabilito l'aumento, a partire dal rilascio della casa familiare da parte dell'avente diritto, senza che fosse stata formulata alcuna domanda in relazione a tale evenienza).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11795 del 05/05/2021 (Rv. 661490 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156_1