Allontanamento dalla casa familiare - Conseguenze – Cass. n. 11792/2021
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - con addebito - Allontanamento dalla casa familiare - Conseguenze - Addebito - Prova liberatoria - Confessione di un sentimento affettivo verso un'altra persona - Sufficienza - Esclusione - Comportamento dell'altro coniuge o intollerabilità della convivenza - Necessità.
In tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge (anche in reazione alla confessione ricevuta) o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11792 del 05/05/2021 (Rv. 661316 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143_1, Cod_Civ_art_0146, Cod_Civ_art_0151