Azione di riconoscimento della filiazione – Cass. n. 37023/2021
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - in genere - Filiazione - Azione di riconoscimento della filiazione - Facoltà di conservare l'anonimato - Spettanza alla madre - Sussistenza - Attribuzione al padre - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di azione di riconoscimento giudiziale della paternità, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30 della Cost., per non essere consentito al padre, ed essere invece permesso alla madre, decidere se riconoscere il figlio, attesa la ragionevolezza della scelta legislativa di trattare in modo differenziato situazioni diverse, sottendendo una finalità meritevole di tutela solo la facoltà riconosciuta alla madre, in ragione del bilanciamento tra il preminente interesse a preservare la vita del nascituro e la possibilità per la madre di mantenere l'anonimato, mentre non appare meritevole di analoga protezione il padre il quale intenda sottrarsi, negando la propria volontà diretta alla procreazione, alla responsabilità di genitore, in contrasto con la tutela che l'art. 30 della Costituzione riconosce alla filiazione naturale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 37023 del 26/11/2021 (Rv. 663288 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0269