Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio - Termine dilatorio di dodici mesi ex art. 3, n- 2, lett. b), l. n. 898 del 1970 - Incidenza sospensione feriale - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio avente a oggetto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il termine dilatorio di dodici mesi della protrazione dello stato di separazione tra i coniugi dalla loro comparizione innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale, previsto dall'art. 3, comma 1, n.2, lett. b) della l. n. 898 del 1970, non è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui alla l. n. 742 del 1969, non avendo natura né di termine processuale, né di termine di decadenza sostanziale, ma connotandosi alla stregua di presupposto per la proponibilità della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 36176 del 23/11/2021 (Rv. 662957 - 01)
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Cassazione
36176
2021