Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti per i figli
Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei minori Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei minori - Affidamento condiviso - Deroghe - Conflittualità grave tra i coniugi - Idoneità da sola ad escludere l'affidamento condiviso Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 08/02/2012
Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei minori
Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Provvedimenti per i figli - Affidamento dei minori - Affidamento condiviso - Deroghe - Conflittualità grave tra i coniugi - Idoneità da sola ad escludere l'affidamento condiviso - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario. (Nella specie, la consulenza tecnica espletata aveva concluso, pur in presenza di difficoltà di relazione, per l'affidamento ad entrambi i genitori). Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 08/02/2012
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1777 del 08/02/2012
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In un procedimento di separazione giudiziale, tra P.M. e C.M. , il Tribunale di Venezia, in data 6/10/2006-25/1/2007, pronunciava la separazione personale tra i coniugi senza addebito, disponeva affidamento congiunto della figlia M. , con collocamento presso la madre, e poneva a carico del C. assegno mensile di Euro 500,00 per la figlia ed Euro 400,00 per la moglie. Proponeva appello il C. , in punto assegno.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la P. chiedeva rigettarsi l'appello e, in via incidentale, insisteva per l'affidamento esclusivo della minore a sè, elevandosi l'assegno di mantenimento e riducendosi le visite paterne.
La Corte d'appello di Venezia, con sentenza 14/5/2007, rigettava l'appello principale e, in parziale accoglimento di quello incidentale, affidava la minore in via esclusiva alla madre, riducendo il regime di visita paterno.
Ricorre per cassazione il C. , sulla base di tre motivi, e pure deposita memoria difensiva.
Non ha svolto attività difensiva la P. .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c., nonché vizio di motivazione, in punto assegno per il coniuge (nella trattazione del motivo, emerge qualche dubbio che il ricorrente pure si riferisca all'assegno per la figlia, ma valgono l'epigrafe del motivo stesso, con il richiamo all'art. 156 c.c., nonché il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c., che si riferiscono esclusivamente all'assegno di mantenimento per il coniuge.)
Il motivo va dichiarato inammissibile. Il ricorrente propone, in sostanza, una valutazione dei fatti di causa differente da quella emergente dalla sentenza impugnata, valutazione, all'evidenza, insuscettibile di controllo in questa sede.
Non si ravvisa violazione alcuna di legge.
Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo considera il divario reddituale esistente tra la P. , infermiera e il C. , docente stipendiato, ma pure titolare di "svariati e prestigiosi incarichi" in atti documentati, incidenti positivamente sul reddito, e comunque indice, secondo il ragionamento del giudice a quo, di una elevata capacità e potenzialità professionale.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 155 c.c., e vizio di motivazione, in punto affidamento della figlia minore delle parti, disposto dalla Corte di merito esclusivamente alla madre.
Il motivo è fondato.
La L. 8 febbraio 2006, n. 54, ha introdotto la disciplina dell'affidamento condiviso.
Già la scelta del termine è significativa, rispetto all'espressione più tradizionale, contenuta nella legge di divorzio dopo la riforma del 1987, di "affidamento congiunto": non solo affidamento ad entrambi, ma fondato sul pieno consenso di gestione, sulla condivisione, appunto. Ciò tuttavia non esclude che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori, anche se l'altro dovrà avere ampia possibilità di vederlo e tenerlo con sè. È previsto l'affidamento monogenitoriale, che tuttavia costituisce eccezione rispetto alla regola dell'affidamento condiviso: non a caso l'art. 155 bis c.c., richiede, per l'affidamento ad uno solo dei genitori, nell'interesse dei figli minori, un provvedimento motivato, non richiesto invece per l'affidamento condiviso.
Il giudice a quo giustifica l'esclusione dell'affidamento condiviso (disponendo affidamento della minore alla madre), in presenza di un conflitto insanabile tra i genitori, scarso interesse del padre per la minore, posizione di questa di rifiuto nei confronti del padre. Ciò in contrasto, almeno parzialmente con l'orientamento consolidato di questa Corte (per tutte, Cass. n. 16593 del 2008), per cui il grave conflitto tra genitori, di per sè solo, non è tale da escludere l'affidamento condiviso, e a fronte di una consulenza tecnica svolta in primo grado che, pur evidenziando difficoltà di relazione, conclude per l'affidamento ad entrambi i genitori. Va pertanto accolto il motivo proposto e, in relazione ad esso, cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà tener conto di quanto sopra indicato anche con riferimento all'espletata consulenza che, se del caso, potrà essere rinnovata.
Rimane assorbito il terzo motivo, relativo al regime delle spese che sarà esaminato da giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese, alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012
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