Obblighi verso l'altro coniuge - Assegno - bb
Divorzio - Obblighi verso l'altro coniuge - Assegno Famiglia - Matrimonio - Divorzio - Obblighi verso l'altro coniuge - Assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3923 del 12/03/2012
Divorzio - Obblighi verso l'altro coniuge - Assegno
Famiglia - Matrimonio - Divorzio - Obblighi verso l'altro coniuge - Assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3923 del 12/03/2012
CONFORME A
Sez. 1, Sentenza n. 17195 del 11/08/2011 (Rv. 619342)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE - Assegno di mantenimento - Famiglia di fatto instaurata dal beneficiario - Conseguenze - Quiescenza del diritto - Fondamento - Fattispecie.
In tema di diritto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell'adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto; la conseguente cessazione del diritto all'assegno divorzile, a carico dell'altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza - nella specie, uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di due figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente - anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all'assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza.
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