Obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti – Cass. n. 10450/2022
Famiglia - matrimonio - diritti e doveri dei coniugi - educazione, istruzione e mantenimento della prole - concorso negli oneri - obbligo sussidiario degli ascendenti - Permanenza di tale obbligo - Verifica - Elementi di valutazione - Fattispecie.
Ai fini della valutazione in ordine alla permanenza dell'obbligo degli ascendenti di contribuire al mantenimento dei nipoti ai sensi dell'art. 148 c.c. (ora ex art. 316 bis c.c.) deve tenersi conto dell'età dei beneficiari (non potendo tale obbligo protrarsi oltre ragionevoli limiti di età), del tempo decorso dall'ordinanza che ha accertato il diritto al mantenimento ed anche della concreta possibilità che i nipoti possano accedere al ”reddito di cittadinanza”, introdotto dal d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. in l. n. 26 del 2019. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che aveva respinto la domanda dell'ascendente di revoca dell'assegno di mantenimento in favore di due nipoti, nati nel 1991 e nel 1993, previsto con ordinanza tredici anni prima, semplicemente rilevando che i nipoti non erano ancora indipendenti economicamente e che il reddito della madre non era sufficiente a sostenerli).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10450 del 31/03/2022 (Rv. 664543 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0316