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Assegnazione della casa familiare – Cass. n. 10453/2022

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - in genere - Assegnazione della casa familiare - Trasferimento dell'assegnatario e del minore in altra città per un considerevole periodo di tempo - Revoca dell'assegnazione - Rientro nel comune di provenienza - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di statuizioni conseguenti al divorzio, è' legittima la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'ex coniuge collocatario del figlio minore, nel caso in cui risulti che lo stesso, insieme al figlio, abbia vissuto per un considerevole lasso di tempo in un'altra città, senza che assuma rilievo il successivo ritorno nella città di provenienza, poiché la disciplina dall'art. 6, comma 6, l. n. 898 del 1970 risponde all'esigenza dei figli minori di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nell'ambiente nel quale esse si sono sviluppate prima della separazione dei genitori, la quale viene a mancare quando i figli si siano oramai sradicati dal luogo in cui si è svolta la loro vita quando i genitori erano ancora insieme.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10453 del 31/03/2022 (Rv. 664539 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337      

 

Corte

Cassazione

10453

2022