Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni – Cass. n. 11964/2022
Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - competenza civile - connessione di cause - in genere - Cumulo di domande nello stesso processo - Domanda di separazione personale e di risarcimento dei danni - Trattazione in primo grado con il rito ordinario - Dichiarazione di inammissibilità delazione risarcitoria per mancanza dei presupposti di cui all'art. 40, comma 3 c.p.c. - Appello - Applicabilità del rito ordinario - Esclusione.
Qualora il giudice di primo grado, applicando il rito ordinario, ritenga inammissibili per difetto di "connessione forte" ex art. 40, comma 3, c.p.c., le domande risarcitorie avanzate unitamente a quella di separazione personale dei coniugi, nella successiva fase di appello non si verifica l'effetto espansivo del rito ordinario previsto dalla richiamata norma, sicché l'impugnazione soggiace al rito camerale e va introdotta con ricorso e non con citazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11964 del 13/04/2022 (Rv. 664677 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_706, Cod_Proc_Civ_art_737, Cod_Proc_Civ_art_738