Skip to main content

Sottrazione internazionale di minori – Cass. n. 7261/2022

Famiglia - potestà dei genitori - Famiglia - Sottrazione internazionale di minori - Accordo dei genitori sulla permanenza all'estero del minore legato a temporanee e specifiche esigenze - Protrarsi della permanenza all'estero oltre i termini dell'accordo - Illecita condotta di mancato rientro - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

 

In materia di sottrazione internazionale dei minori, l'accordo raggiunto dai genitori sul trasferimento del figlio in un Paese diverso da quello in cui il minore aveva la residenza abituale, connotato dai caratteri di temporaneità e non definitività, fermi gli altri requisiti di legge, non esclude, cessate le ragioni del temporaneo trasferimento, l'illecito trattenimento del minore in Stato diverso da quello della dimora abituale in capo al genitore che lo pone in essere unilateralmente e contro la volontà dell’altro.(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto che l'accordo concluso dai genitori di un minore guatemalteco, in forza del quale il minore si sarebbe temporaneamente trasferito in Italia con la madre, per consentire alla stessa di curare la grave malattia che la affliggeva, fosse venuto meno in ragione del mutamento dell'originaria situazione di fatto e del successivo parere contrario alla perdurante permanenza in Italia espresso dal padre, con conseguente illiceità della condotta di "mancato rientro").

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7085 del 03/03/2022 (Rv. 664118 - 02)

 

Corte

Cassazione

7085

2022