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Assegno divorzile – Cass. n. 14151/2022

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Assegno divorzile - Revoca - Convivenza "more uxorio" - Accertamento - Modalità.

 

In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14151 del 04/05/2022 (Rv. 664954 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_116

 

Corte

Cassazione

14151

2022