Mutamento delle condizioni economiche delle parti – Cass. n. 14160/2022
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Assegno divorzile - Revisione - Presupposto necessario - Mutamento delle condizioni economiche delle parti - Successive verifiche - Accertamento della natura dell'assegno alla luce della sentenza delle sezioni Unite del 2018 - Necessità - Fattispecie.
In tema di assegno divorzile, costituisce presupposto necessario per procedere alla revisione ex art. 9 l. 898 del 1970 l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, cui segue la valutazione della fondatezza della domanda, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell'art. 5, comma 6, l. 898 del 1970, al fine di accertare se l’eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, pur facendo richiamo ai principi della menzionata sentenza delle Sezioni Unite, aveva ridotto l'assegno divorzile, limitandosi ad effettuare una valutazione comparativa delle capacità economiche e patrimoniali degli ex coniugi).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14160 del 04/05/2022 (Rv. 664960 - 01)