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Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare – Cass. n. 15169/2022

Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - Divorzio congiunto - Accordo tra coniugi avente ad oggetto trasferimento immobiliare - Passaggio in giudicato della sentenza che recepisce l'accordo - Impugnativa negoziale a tutela delle parti o di terzi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

 

L'accordo tra coniugi avente ad oggetto un trasferimento immobiliare, nell'ambito di un procedimento di divorzio a domanda congiunta, è soggetto alle ordinarie impugnative negoziali a tutela delle parti o di terzi, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo recepisce, spiegando quest'ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibili le domande di simulazione e revocatoria proposte avverso un accordo implicante un trasferimento immobiliare, ritenendo che lo stesso, una volta confluito nella sentenza di divorzio passata in giudicato, dovesse essere impugnato con l'opposizione di terzo revocatoria).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15169 del 12/05/2022 (Rv. 664830 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2901, Cod_Proc_Civ_art_404

 

Corte

Cassazione

15169

2022