Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità – Cass. n. 15148/2022
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità' e maternità - effetti - Filiazione naturale - Sorgere degli obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. al momento della procreazione - Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - Necessità - Esclusione - Violazione degli obblighi - Risarcimento del danno endofamiliare.
In tema di filiazione, l'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., sorge al momento della procreazione, anche qualora questa sia stata accertata successivamente con la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, così determinandosi un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell'ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l'assolvimento degli obblighi conseguenti allo "status" di genitore.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 15148 del 12/05/2022 (Rv. 664829 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_0261, Cod_Civ_art_0277, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059