Skip to main content

Liquidazione in via equitativa – Cass. n. 34986/2022

Famiglia - filiazione - filiazione legittima (paternità del marito, presunzione di concepimento) - accertamento di legittimità - titolarità dell'azione - Obblighi ex artt. 147 e 148 c.p. - Violazione - Danno endofamilare - Risarcimento - Liquidazione in via equitativa - Riferimento alle tabelle per la liquidazione del danno in uso nel distretto - Ammissibilità - Fondamento.

 

In tema di filiazione, la violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione ed al mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica e con l'integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in uso nel distretto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 34986 del 28/11/2022 (Rv. 666291 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0148, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

34986

2022