Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio – Cass. n. 35086/2022
Famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - oggetto - acquisti - esclusioni - beni personali - Comunione legale tra coniugi - Acquisto di immobile da uno dei coniugi successivamente al matrimonio - Dichiarazione ex art. 179, comma 2 c.c., del coniuge non acquirente - Indicazione dell'esatta provenienza del bene da una delle fattispecie ex art. 179, lett. a), b), c), d) ed e), c.c. - Necessità - Omessa indicazione - Effetti - Possibilità di esercitare l'azione di accertamento dell'acquisto in comunione legale - Sussistenza - Valenza confessoria della dichiarazione - Esclusione.
Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 35086 del 29/11/2022 (Rv. 666320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0179