Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - Separazione coniugi - Addebito - Patologia psichiatrica non comportante incapacità di intendere e volere - Esonero del giudice dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali in relazione all'art. 143 c.c. e alla loro efficacia causale sulla crisi coniugale - Esclusione.
In tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023 (Rv. 667550 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0143, Cod_Civ_art_0151
Corte
Cassazione
10711
2023