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Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato – Cass. n. 10668/2023

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - pensione dell'obbligato - diritti dell'ex coniuge superstite - Pensione di reversibilità - Ripartizione tra coniuge superstite e coniuge divorziato - Natura previdenziale - Conseguenze - Applicazione del termine di sospensione feriale - Esclusione - Estensione al giudizio di cassazione - Sussistenza.

 

Le controversie aventi ad oggetto la ripartizione in quote dell'unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale, con la conseguenza che non trova applicazione, per esse, il termine di sospensione feriale; tale esclusione, dovendo intendersi riferita all'intero corso del procedimento giudiziario, riguarda anche il giudizio di cassazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10668 del 20/04/2023 (Rv. 667677 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_409, Cod_Proc_Civ_art_442

 

Corte

Cassazione

10668

2023