Riduzione o revoca del contributo economico a favore della prole – Cass. n. 10974/2023
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Riduzione o revoca del contributo economico a favore della prole - Ripetibilità - Limiti - Condizioni.
In ogni ipotesi di riduzione del contributo al mantenimento del figlio a carico del genitore, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti provvisori adottati, è esclusa la ripetibilità della prestazione economica eseguita; il diritto di ritenere quanto è stato pagato, tuttavia, non opera nell'ipotesi in cui sia accertata l'insussistenza "ab origine", quanto al figlio maggiorenne, dei presupposti per il versamento e sia disposta la riduzione o la revoca del contributo, con decorrenza di regola collegata alla domanda di revisione o, motivatamente, da un periodo successivo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10974 del 26/04/2023 (Rv. 667680 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Civ_art_0337