Famiglia - matrimonio - civile Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35969 del 27/12/2023 (Rv. 669689 - 01)
Scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - in genere - Unione civile conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016 - Scioglimento - Determinazione dell'assegno ex art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 - Convivenza anteriore alla costituzione dell'unione civile e antecedente all'entrata in vigore della l. n. 76 del 2016 - Rilevanza ai fini della quantificazione dell'assegno.
In caso di scioglimento dell'unione civile conclusa ai sensi dell'art. 1, comma 25, della l. n. 76 del 2016, la durata del rapporto - individuata dall'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970 (richiamato dal citato comma 25) quale criterio di valutazione dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto all'assegno in favore della parte che non disponga di mezzi adeguati e non sia in grado di procurarseli - si estende anche al periodo di convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione dell'unione, ancorché lo stesso si sia svolto, in tutto o in parte, in epoca anteriore all'entrata in vigore della predetta l. n. 76 del 2016.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 35969 del 27/12/2023 (Rv. 669689 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156