Famiglia - potesta' dei genitori Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35537 del 19/12/2023 (Rv. 669669 - 02)
Minori - Positive relazioni socio-affettive con persone ad essi non legate da vincoli biologici - Interruzione ingiustificata operata dall'esercente responsabilità parentali sul minore - Condotta pregiudizievole ex art. 333 c.c. - Configurabilità - Azione spettante a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 336 c.c. - Esclusione - Potere di sollecitare l'iniziativa del P.M. - Sussistenza.
Coloro che, durante il periodo di affidamento extrafamiliare di un minore, abbiano consolidato con quest'ultimo positive relazioni socio-affettive, in mancanza di legami biologici, fondate su un provvedimento di affidamento o maturate de facto, non sono legittimati ad agire per chiedere il mantenimento della continuità affettiva; tuttavia, l'interruzione ingiustificata di tali rapporti significativi, da parte di chi esercita sul minore responsabilità parentali, è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore, su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c., laddove i soggetti non contemplati da detta norma possono sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero, a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35537 del 19/12/2023 (Rv. 669669 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0333, Cod_Civ_art_0336