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Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 (Rv. 670465-01)

Assegno divorzile - Funzione compensativo-perequativa - Riconoscimento del contributo fornito alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge.

L'assegno divorzile assolve una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativo- perequativa che dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole; ne consegue che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

 Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024 (Rv. 670465-01)