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Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4170 del 15/02/2024 (Rv. 670104-01)

Assegno - Giudicato relativo alla spettanza dell'assegno divorzile - Portata - Conseguenze - Sopravvenienza di fatti nuovi, giustificativi di una modifica dell'assegno - Sede per dedurre tale sopravvenienza - Giudizio di revisione ex art. 9 legge n. 898 del 1970 - Necessità - Fattispecie.

La sentenza di divorzio, in relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale in essa contenute, passa in cosa giudicata "rebus sic stantibus"; tuttavia, la sopravvenienza di fatti nuovi, successivi alla sentenza di divorzio, non è di per sé idonea ad incidere direttamente ed immediatamente sulle statuizioni di ordine economico da essa recate e a determinarne automaticamente la modifica, essendo al contrario necessario che i "giustificati motivi" sopravvenuti siano esaminati, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 898 del 1970, dal giudice di tale norma, e che questi, valutati detti fatti, rimodelli, in relazione alla nuova situazione, ricorrendone le condizioni di legge, le precedenti statuizioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con il quale il coniuge tenuto al versamento dell'assegno di divorzio, in forza di sentenza passata in giudicato, aveva proposto domanda di accertamento negativo del credito vantato a tale titolo, nell'ambito di una esecuzione mobiliare, dalla moglie, opponendo in compensazione la somma versata a titolo di prezzo per l'acquisto di un immobile a lei intestato).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 4170 del 15/02/2024 (Rv. 670104-01)