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Matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025 (Rv. 673633-01)

Assegno di mantenimento - Separazione dei coniugi - Assegno di mantenimento - Natura - Presupposti - Mancanza di adeguati redditi del richiedente - Criteri di valutazione.

In tema di separazione dei coniugi, il diritto a ricevere un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio e non ha, a differenza dell'assegno di divorzio, componenti compensative, sicché, nel valutare se il richiedente è effettivamente privo di adeguati redditi propri, deve tenersi conto anche della sua concreta e attuale capacità lavorativa, pur se l'istante non la metta a frutto senza giustificato motivo, dal momento che l'assegno di mantenimento non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, l'istante sia effettivamente in grado di procurarsi da solo.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 234 del 07/01/2025 (Rv. 673633-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0156