Provvedimenti per i figli - Procedimenti ex art. 337-bis c.c. - Criterio dell'esclusivo interesse morale e materiale della prole ex art. 337-ter c.c. - Valutazione in concreto - Necessità - Valutazione in astratto - Esclusione.
Nei procedimenti previsti dall'art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell'art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull'affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto intesa al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio, in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1486 del 21/01/2025 (Rv. 673595-04)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3