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Matrimonio - celebrato davanti a ministri dei culti ammessi dallo stato - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2929 del 05/02/2025 (Rv. 673946-01)

Trascrizione - Matrimonio canonico - Trascrizione tardiva nei registri di stato civile - Presupposti - Consenso espresso o tacito del coniuge non richiedente - Consenso presunto del coniuge dichiarato scomparso - Requisiti.

In tema di matrimonio canonico, la trascrizione tardiva può avvenire, a norma dell'art. 8, comma 6, della l. n. 121 del 1985, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga, ma tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa, né può ricostruirsi il consenso presunto dello stesso, attribuendo efficacia alla mancata risposta alle comunicazioni inviate al suo indirizzo dopo la dichiarazione della scomparsa ovvero facendo riferimento ad elementi privi del requisito dell'attualità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2929 del 05/02/2025 (Rv. 673946-01)