Skip to main content

Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatarie - assegno divorzile -  l'aumento del reddito

cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatarie - assegno divorzile -  l'aumento del reddito

Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatarie - assegno divorzile -  l'aumento del reddito (Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 24 settembre 2003-28 gennaio 2004, n. 1487)

Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 24 settembre 2003-28 gennaio 2004, n. 1487

Svolgimento del processo

Massimo Dxxxxxxx, con ricorso del 9 maggio 1998, adiva il Tribunale di Vasto, al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatarie contratto con Lucia Saaaaaa. Nel giudizio si costituiva Lucia Saaaaaa, che chiedeva aumento dell’assegno di mantenimento stabilito per le figlie minorenni e l’attribuzione dell’assegno divorzile.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Vasto, con sentenza non definitiva del 21 luglio 1998, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Massimo Dxxxxxxx e Lucia Saaaaaa e, con separata ordinanza, disponeva il prosieguo del giudizio per la decisione delle domande concernenti i rapporti economici e, all’esito, con sentenza del 20 aprile 1999, rigettava la domanda della Saaaaaa di attribuzione dell’assegno divorzile, stabilendo in lire 2.500.000 mensili l’assegno di mantenimento a carico del Dxxxxxxx in favore delle figlie.

Avverso questa sentenza proponeva appello Lucia Saaaaaa, chiedendo, in sua riforma, l’attribuzione di un assegno divorzile, nell’importo di lire 2.000.000 mensili e l’incremento dell’importo del contributo per il mantenimento delle figlie minori, con vittoria delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Massimo Dxxxxxxx, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto del gravame e la condanna dell’appellante alle spese del doppio grado di giudizio.

Ricostituitosi il contraddittorio, la Corte di appello de L’Aquila, con sentenza depositata il 27 febbraio 2001, in riforma della pronuncia di primo grado, poneva a carico del Dxxxxxxx l’obbligo di corrispondere alla Saaaaaa l’assegno divorzile, quantificato in lire 2.000.000 mensili, condannandolo altresi a pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Massimo Dxxxxxxx, affidato a tre motivi; Lucia Saaaaaa ha resistito con controricorso, proponendo altresi ricorso incidentale, articolato su di un unico motivo, e depositando, infine, memoria ex articolo 3718, Cpc.

Motivi della decisione

1. In linea preliminare va discosta la riunione dei ricorsi in quanto riguardano la stessa sentenza e devono essere decisi unitariamente (articoli 333, 335, Cpc).

2. Il ricorrente principale, con il primo motivo, denuncia «nullità della sentenza e del procedimento d’appello per inesistenza della procura per violazione dell’articolo 83 Cpc in relazione all’articolo 360 4 Cpc», deducendo il difetto di jus postulandi dell’avv. Luigi Petruzzo, difensore della Saaaaaa nel secondo grado, in quanto questi ha agito in forza di mandato a margine dell’atto di appello con il quale quest’ultima lo ha però designato per «rappresentarla e difenderla nel presente procedimento esecutivo»,, eleggendo domicilio nel suo studio in Pescara alla via Bologna 5 conferendogli ogni più ampia facoltà, mentre nell’epigrafe dello stesso atto il domicilio risulta eletto «presso lo studio dell’avv. Vittorio Isidori, via Simonetto, 16 l’Aquila».

A suo avviso, il conferimento del mandato per un procedimento esecutivo non abilitava il difensore alla proposizione dell’appello e, pertanto, dovrebbe ritenersi mancante la procura ad litem, con conseguente inesistenza giuridica dell’atto di appello e configurabilità di un vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, insuscettibile di sanatoria per acquiescenza.

2.1. La censura è infondata e va rigettata.

Il motivo, denunziando un error in procedendo, consente ed impone l’esame diretto degli atti, dai quali risulta che, come dedotto dal ricorrente, la procura a margine dell’atto di appello contiene effettivamente il riferimento al conferimento del potere di rappresentanza e difesa «nel presente procedimento esecutivo».

Tuttavia, la pur evidente inesattezza dell’indicazione contenuta nella procura è insufficiente a farne escludere la validità. Infatti, la procura ad litem; in quanto apposta a margine dell’atto di appello, va necessariamente interpretata in relazione al contesto dell’atto con cui è inscindibilmente collegata e con il quale costituisce corpo unico, e, conseguentemente, per siffatto collegamento, deve ritenersi chiara ed incontrovertibile la sua riferibilità al giudizio di impugnazione, nonostante l’errore che l’inficia.

Peraltro, eventuali dubbi al riguardo, in applicazione del principio di conservazione dell’atto giuridico di cui è espressione in materia processuale l’articolo 159, Cpc, non possono che essere superati in favore della sua validità.

Relativamente alla discordanza concernente l’elezione di domicilio, in applicazione di un principio già enunciato da questa Corte, deve ritenersi che essa costituisca atto ontologicamente distinto dal mandato alle liti, sicché l’eventuale difformità tra detta elezione contenuta nel mandato e quella contenuta nell’epigrafe dell’atto di impugnazione non costituisce motivo di nullità (Cassazione, 13979/02) e va risolta in favore dell’elezione di domicilio nel luogo ove ha sede il giudice.

Infine, per completezza, è appena il caso di osservare che, come ha osservato la controricorrente, con la procura conferita per il giudizio di primo grado, a margine della comparsa di risposta, l’avv. Luigi Petruzzo (difensore di Lucia Saaaaaa in primo ed in secondo grado) era stato delegato a rappresentare l’assistita oltre che «nella presente causa» anche «nel successivo grado di appello».

Dunque, nella fattispecie sarebbe anche applicabile il principio più volte affermato da questa Corte - consolidatosi a partire dalla sentenza 3583/95 secondo il quale non costituisce causa di inammissibilità dell’atto di appello la indicazione in questo, da parte del difensore, della procura rilasciata con il medesimo atto, e che risulti essere invalida, se il difensore sia munito di altra procura valida (anche per la proposizione dell’appello) rilasciatagli in primo grado. Il richiamo della procura invalida non costituisce, infatti, manifestazione della volontà, sia pure implicita, di non valersi di quella non richiamata, non essendo altresi la menzione di quest’ultima obiettivamente incompatibile con la possibilità di valersi di una diversa procura non menzionata (Cassazione, 15340/02; 4384/00; 6759/96; 3583/95).

2.2. Massimo Dxxxxxxx, con il secondo motivo, denuncia «violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 5 6 della legge 898/70 come modificata dalla legge 74/1987 in relazione all’articolo 360 3 e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia circa il riconoscimento del diritto all’assegno divorzile in relazione all’articolo 360 5» Cpc.

Secondo il ricorrente, la sentenza ha ritenuto esistenti i presupposti per l’attribuzione dell’assegno divorzile alla Saaaaaa esclusivamente sulla scorta della valutazione del reddito di cui egli è titolare, incorrendo in tal modo in un errore di diritto. L’assegno divorzile avrebbe, infatti, «una connotazione eminentemente assistenziale» ed il riconoscimento del relativo diritto richiederebbe il previo accertamento «dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge o comunque della impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive». Il giudice di secondo grado inesattamente avrebbe, invece, omesso di accertare e motivare la sussistenza di quest’ultimo presupposto, discostandosi dalla contraria conclusione affermata dal Tribunale di Vasto, benché la Saaaaaa non abbia offerto nessuna prova in ordine all’inadeguatezza dei propri redditi, all’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive ed al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

La sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, non conterrebbe l’indicazione delle ragioni che dovrebbero fondare il capo in esame e, in definitiva, avrebbe inesattamente ritenuto che «il diritto all’assegno divorzile trova il suo presupposto... nei redditi dell’altro coniuge».

2.3. Il ricorrente, con il terzo motivo, deduce «contraddittoria motivazione circa il computo dei riferimenti temporali atti all’individuazione dei redditi dei coniugi in relazione all’articolo 360 5 Cpc e omessa motivazione in relazione all’articolo 360 5», Cpc, nella parte in cui la Corte di appello ha tenuto conto degli emolumenti da lui percepiti per l’esercizio di una funzione politica elettiva. Infatti, in primo luogo, la sentenza inesattamente non avrebbe tenuto conto che lo svolgimento di questa funzione «si colloca temporalmente in un momento successivo alla separazione seppure anteriore alla pronuncia di divorzio». Inoltre, la Corte d’appello, del pari non correttamente, avrebbe ritenuto che la situazione economica della Saaaaaa al momento della pronuncia di divorzio fosse quella del 1996 e che la situazione in atto alla data della cessazione della convivenza familiare fosse quella esistente al tempo di quest’ultima pronuncia, senza considerare che il riferimento alla «cessazione della convivenza familiare» va interpretato restrittivamente ed imporrebbe di avere riguardo alla cessazione della convivenza che precede la separazione personale.

In secondo luogo, la Corte di appello avrebbe inesattamente applicato il principio secondo il quale occorre tenere conto dei miglioramenti reddituali dell’ex coniuge dovuti al prevedibile sviluppo di situazioni e aspettative presenti durante la convivenza matrimoniale, non aventi carattere di eccezionalità, in quanto difetterebbero questi caratteri nei redditi derivanti dall’esercizio di una funzione elettiva (consigliere regionale), attività che, per un imprenditore, non rientrerebbe nella “normalità” supposta dalla sentenza impugnata.

3. La Saaaaaa, con ricorso incidentale ha dedotto che la sentenza di secondo grado non ha stabilito il dies a quo dell’assegno divorzile ed ha quindi chiesto che questa Corte stabilisca che il Dxxxxxxx è obbligato a corrisponderlo dal 6 maggio 1998, data in cui egli ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, o comunque da quella diversa ritenuta “di giustizia”.

4. Il secondo ed il terzo motivo del ricorso, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, sono fondati e devono essere accolti nei limiti che di seguito si precisano.

In linea preliminare occorre premettere che l’assegna di divorzio in favore dell’ex coniuge (articolo 5, legge 898/70, nel testo modificato dall’articolo 10, legge 74/1987) ha carattere assistenziale (per tutte, Cassazione, 7068/01; 1379/00) e rinviene il suo presupposto nella circostanza che questi, eventualmente, non dispone di mezzi economici adeguati a permettergli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio ed ha, quindi, lo scopo di porre rimedio al deterioramento delle precedenti condizioni economiche, in dipendenza del divorzio

L’accertamento del presupposto del diritto all’assegno divorzile e la sua quantificazione richiedono al giudice del merito di stabilire quale fosse la situazione economica familiare al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, comparandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronunzia di divorzio (Cassazione Su, 11492/90; Cassazione, 1379/00; 8183/99; 4319/99), allo scopo di verificare se quest’ultima gli permetta appunto di conservare il tenore di vita corrispondente a quello precedente, costituendo l’assetto economico relativo alla separazione mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (Cassazione, 11575/01; 8109/00).

Si tratta di un accertamento che, in virtù dell’articolo 5, legge 898/70, va effettuato tenendo conto «delle ragioni della decisione» (che richiedono una indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l’intero periodo di vita coniugale, quindi in una valutazione che attenga alle cause determinative della separazione ed anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale e alla ricostituzione del consorzio familiare, Cassazione, 13060/02); «del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune»; «del reddito di entrambi» considerando anche i cespiti, patrimoniali che, benché improduttivi di reddito, assicurino un beneficio economico al proprietario (Cassazione, 10801/98; 2799/90) - da valutare anche «in rapporto alla durata del matrimonio».

L’insufficienza o la mancanza di mezzi da parte del coniuge istante, da lui neppure altrimenti acquisibili mediante lo svolgimento di un’attività lavorativa concretamente esplicabile e confacente alla propria posizione sociale, deve costituire oggetto di una indagine, da condurre in sede di merito, che deve esprimersi sul piano della concretezza e dell’effettività, e cioè tenendo conto di tutti gli elementi e fattori (individuali, ambientali, territoriali, economico sociale) della specifica fattispecie (Cassazione, 432/02). Peraltro, il giudice del merito, al fine di stabilire l’an ed il quantum dell’assegno, può tenere conto della situazione reddituale al momento della cessazione della convivenza, quale elemento induttivo da cui ricavare, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cassazione, 7068/01; 7672/99; cfr. anche, Cassazione, 6541/02), avendo quindi appunto riguardo, quale parametro di valutazione del pregresso tenore di vita, alla documentazione attestante i redditi dell’onerato (Cassazione, 7068/01; 8225/00).

Per quanto specificamente interessa nella fattispecie in esame, nello stabilire la misura dell’assegno, occorre, inoltre, tenere conto anche degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l’assegno, successivi alla cessazione della convivenza, qualora essi costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio (Cassazione, 1379/00; 4319/99; 5720/97), non potendo invece essere valutati quei miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto ed alle aspettative maturate nel corso del matrimonio (Cassazione, 5194/97).

La giurisprudenza di questa Corte ha enunciato i criteri che devono guidare la non semplice opera di individuazione delle aspettative rilevanti ai fini della fissazione del tenore di vita cui rapportare l’adeguatezza dei mezzi, sottolineando che essa deve essere condotta alla luce della natura e della funzione dell’assegno, che «impongono di tener conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovi, no radice nell’attività all’epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell’onerato», così da includere nel parametro di riferimento tutti e soltanto quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell’ex coniuge che si configurino come ragionevole sviluppo di dette situazioni (Cassazione, 2273/96).

In particolare, convincentemente, la sentenza 1616/95 ha rimarcato che la norma sulla quantificazione dell’assegno (articolo 5, legge 898/701), «imponendo che tutte le condizioni concorrenti alla quantificazione stessa devono essere valutate anche “in rapporto alla durata del matrimonio” non può che importare una diversa rilevanza dei due periodi matrimoniali  quello effettivo e quello conseguente alla separazione   sotto il profilo probatorio.

Solo il primo periodo, difatti, corrisponde alla effettiva comunione materiale e spirituale dei coniugi e quindi può fungere da parametro “presuntivo” di valutazione delle altre menzionate condizioni, laddove il secondo periodo, essendo venuta meno detta comunione, assurge a parametro solo ove si dimostri la sua effettiva rilevanza rispetto alle singole condizioni. Ad esempio la condizione consistente nel «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio di ciascuno (dei coniugi) o di quello comune», se può presumersi per il periodo di convivenza effettiva, abbisogna di dimostrazione per il periodo successivo».

Peraltro, qualora l’incremento di reddito abbia carattere temporaneo, secondo un principio espressamente affermato in tema di separazione, ma con argomentazione che conserva validità anche per l’assegno divorzile, nel caso di incremento di carattere temporaneo, «per egual durata dev’essere fissato l’obbligo» se e quando vi è certezza che ad un momento predeterminato verrà meno quella capacità. Infatti, fissare in tal caso in modo permanente la misura dell’obbligo in relazione all’evento che ha carattere sicuramente aggiungersi, ha oggi rango costituzionale (articolo 111, Costituzione) -il quale impone di evitare il ricorso ad azioni giudiziarie «il cui esito giudiziale sarebbe già scontato, allorché lo stesso risultato aggiungersi, ha oggi rango costituzionale (articolo 111, Costituzione) – il quale impone di evitare il ricorso ad azioni giudiziarie «il cui esito giudiziale sarebbe già scontato, allorché lo stesso risultato possa ottenersi in altro giudizio già pendente tra le parti stesse» (Cassazione, 2654/91) Nel quadro di questi principi le censure meritano accoglimento entro i limiti che di seguito si precisano.

La Corte d’appello ha, infatti, correttamente richiamato il principio in forza del quale l’accertamento del presupposto del diritto all’assegno divorzile implica quello della situazione economica familiare al tempo della cessazione della convivenza familiare, per compararla poi con quella del coniuge richiedente al momento della pronunzia di divorzio, ma ha svolto argomentazioni che non permettono di ritenere che di esso sia stata fatta corretta applicazione. La sentenza, relativamente al ricorrente, ed in relazione al tempo, fa riferimento esclusivamente al reddito «valutabile già nel 1996», laddove la domanda di scioglimento degli effetti civili è stata proposta il 9 maggio 1998 e, analogamente, per la Saaaaaa fa riferimento al reddito che «nel 1996 [era] pari a lire 28.744.949». Peraltro, le argomentazioni svolte, nella loro sintesi, non rendono possibile ricavare neppure che questo fosse il reddito del quale le parti erano titolari in costanza di matrimonio e che lo stesso è rimasto immutato alla data della pronuncia di divorzio, con conseguente carenza della motivazione in ordine al profilo in esame.

Inoltre, nell’indicare i redditi, anche considerando che la situazione reddituale può costituire parametro dal quale ricavare in via induttiva il pregresso tenore di vita e la ricorrenza dei presupposti del diritto all’assegno divorzile, la sentenza si limita in buona sostanza a indicare i redditi dei quali i coniugi sono titolari. In particolare, distingue, per il ricorrente, il reddito ‘ordinario’(£. 66.000.0000) e quello derivante dall’indennità percepita quale consigliere regionale (che precisa essere «notoriamente superiore a lire 10.000.000 mensili« e «valutabile già nel 1996 in lire 205.000.000 annui, come si evince addirittura da notizie giornalistiche»), senza però dimostrare di avere considerato, al fine della quantificazione, l’importo dell’assegno di mantenimento per le figlie (lire 2.5000.000 mensili).

Soprattutto, ed è ciò che rileva, la sentenza appare carente, sul piano motivazionale, nella parte concernente l’indennità per lo svolgimento di una funzione elettiva, che ha ritenuto di computare in virtù della sola affermazione che la carica «è stata assunta dal Dxxxxxxx nel corso del giudizio di separazione» e, «pertanto, si tratta di prevedibile sviluppo di situazioni ed aspettative già presenti durante la convivenza». La motivazione, in buona sostanza, riproduce, correttamente, il principio sopra sintetizzato, applicabile in riferimento alla valutazione dei miglioramenti economici, ma risulta tuttavia insufficiente ad esprimere le ragioni che, in concreto, permettono di ritenere che il miglioramento economico in questione, tenuto conto della peculiarità del caso, possa configurare un ragionevole sviluppo di situazioni che trovino radice nell’attività svolta all’epoca della convivenza, e cioè che, in coerenza con la ratio che sorregge il principio, costituisce un incremento di reddito sul quale il coniuge poteva fare ragionevole affidamento durante la convivenza matrimoniale.

Difettano, in altri termini, le argomentazioni in grado di dimostrare che il principio è stato applicato avendo riguardo a tutti gli elementi della fattispecie concreta in grado di giustificare e sorreggere la conclusione. Tanto vieppiù in quanto, come è stato precisato, occorre anche distinguere i due diversi periodi matrimoniali  quello di convivenza effettivo e quello successivo al suo venire meno e, in correlazione a questa distinzione, esplicitare, in riferimento ad essi, se l’aspettativa all’incremento del reddito potesse o meno ritenersi già maturata anche durante la convivenza effettiva, verificando l’influenza del tempo in cui è sorta, alla luce dei criteri pure supra sintetizzati. Pertanto, nei limiti precisati, il secondo ed il terzo motivo di censura vanno accolti, restando assorbito il ricorso incidentale, e conseguentemente la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, affinché proceda al riesame della controversia, alla luce dei principi sopra enunciati, provvedendo altresì al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità (articolo 385, terzo comma, Cpc).

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo ed il terzo motivo, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.