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Separazione personale - Assegno di mantenimento - Convivenza

19/09/2003 Separazione personale - Assegno di mantenimento - Convivenza

Civile e procedura - Separazione personale - Assegno di mantenimento - Convivenza (Cassazione Sezione prima civile Sentenza n. 17537 del 19 novembre 2003 )

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 febbraio 1997 il Tribunale di Viterbo, adito da A.P., pronunciava la separazione personale del medesimo dal coniuge I.D. senza addebito e disponeva che ciascuna delle parti provvedesse al proprio mantenimento.

Proposto appello dalla Dxxxxxxxxxxxx, che censurava il mancato addebito della separazione al marito e l’esclusione dell’assegno di mantenimento in suo favore, con sentenza del 3 febbraio - 20 ottobre 2000 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma, condannava il P.al pagamento dell’assegno mensile di lire 1.000.000, con decorrenza dal marzo 1997 e rivalutazione Istat dal marzo 1998, e confermava nel resto.

Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto concerne l’attribuzione dell’assegno, che in questa sede unicamente rileva, che il P., funzionario dell’Università Cattolica e collocato in pensione il 31 marzo 1999, aveva percepito per trattamento di fine rapporto circa lire 81.000.000, che dal 1998 la sua retribuzione media mensile, al netto delle ritenute fiscali, era stata di circa lire 7.000.000, che la sua pensione ammontava a circa lire 7.000.000 lorde, che il medesimo non era più gravato dall’obbligo di mantenimento dei figli, tutti maggiorenni ed autosufficienti, né doveva sostenere spese di locazione, occupando un appartamento intestato ad una delle figlie, e che d’altro canto la Dxxxxxxxxxxxx, benché laureata in medicina ed in possesso di numerose specializzazioni, svolgeva soltanto qualche saltuaria attività di collaborazione con le Asl di Bracciano e di Cerveteri, era altresì proprietaria della casa in cui abitava, gravata peraltro da mutuo, e di un piccolo appartamento a Parigi e percepiva una pensione Enpals di circa lire 700.000 mensili. Sulla base di tali risultanze affermava il diritto della moglie all’assegno di mantenimento, malgrado la breve durata dell’unione coniugale, non consentendole l’accertata posizione economica di mantenere il tenore di vita spettante durante la convivenza, né di soddisfare le legittime aspettative offerte dalle condizioni economiche e reddituali del coniuge. Riteneva infine che in considerazione dell’età e della capacità lavorativa della richiedente, della mancanza di prole ed in misura determinante della durata dell’unione e valutata comparativamente la capacità economica delle parti fosse congruo determinare l’ammontare dell’assegno stesso nella misura suindicata. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.deducendo sette motivi.

Resiste con controricorso la Dxxxxxxxxxxxx.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, denunciando carenza, erroneità e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, pur non addebitando la separazione al marito, ha ritenuto che il suo comportamento nei confronti della moglie fosse stato non coerente e non corretto e che tale immotivato apprezzamento ha influenzato il giudizio sulla spettanza dell’assegno di separazione.

Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 156 Cc, si sostiene che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto applicabile il principio di diritto secondo il quale il coniuge cui non sia addebitabile la separazione ha il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, ove non disponga di adeguati redditi propri, atteso che nella specie non vi era stata alcuna convivenza tra le parti, avendo le stesse dopo il matrimonio continuato a vivere nelle rispettive abitazioni ed a mantenersi con le proprie risorse, onde non era ravvisabile un tenore di vita precedente da assicurare al coniuge asseritamente più debole.

Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’articolo 156 comma 1 Cc, si deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere che la attribuzione dell’assegno debba essere diretta anche alla soddisfazione delle legittime aspettative offerte dalle condizioni economiche e reddituali dell’altro coniuge, ha affermato un principio che, in quanto disancorato, nell’ipotesi in cui non si sia mai costituita una convivenza, da quello relativo alla conservazione del precedente tenore di vita, si profila in contrasto con la ratio legis e con l’articolo 29 della Costituzione.

Con il quarto motivo, denunciando carenza, erroneità e contraddittorietà di motivazione, si contesta alla Corte di appello di non aver adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti della convivenza e della soddisfazione delle legittime aspettative del coniuge richiedente, ritenuti non alternativamente fondanti la pretesa di attribuzione dell’assegno. Si sostiene altresì l’apoditticità ed il contrasto con le risultanze processuali dell’affermazione circa il diritto alla conservazione del precedente tenore di vita, nonché la mancanza di motivazione in relazione alle legittime aspettative reddituali dell’altro coniuge. Si afferma infine che nel valutare tali aspettative la medesima Corte ha ritenuto di dover tener conto dei parametri dell’età, delle capacità lavorative, della eventuale presenza di prole, della durata dell’unione, senza peraltro fornire alcuna motivazione circa il riconoscimento dell’assegno con riferimento ai parametri enunciati.

Con il quinto motivo, denunciando ulteriore difetto, erroneità e contraddittorietà della motivazione, si sostiene l’apoditticità dell’affermazione secondo la quale in relazione ai richiamati elementi

dell’età, dell’esistenza di prole del P.nata da un precedente matrimonio, della pregressa autonomia economica della moglie, della durata del matrimonio, della mancanza di convivenza, appariva congruo determinare l’assegno in lire 1.000.000 mensili.

Con il sesto motivo, denunciando difettosa, erronea e contraddittoria motivazione, si deduce che nel valutare comparativamente la posizione economica delle parti la sentenza impugnata ha fornito una motivazione carente, contrastante con le risultanze documentali in ordine alla cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli ed alla situazione debitoria del P.e priva di adeguati apprezzamenti circa la capacità patrimoniale della De Gheiking.

Con il settimo motivo, denunciando difetto ed errore nella motivazione, si deduce ancora che la sentenza impugnata, nell’affermare che nelle more del giudizio di appello tutti i figli del P.erano divenuti autosufficienti, ha espresso un convincimento contrastante con le risultanze processuali e privo di motivazione, anche in relazione alla data del ritenuto raggiungimento di detta autonomia, e che tale carenza motivazionale si riflette sulla statuizione relativa alla decorrenza dell’assegno, fissata al marzo 1997, con rivalutazione dal marzo 1998.

I motivi così sintetizzati possono essere esaminati congiuntamente, per la loro logica connessione.

Essi devono essere tutti disattesi.

Va in primo luogo rilevato, in relazione alle denunce di violazione di legge enucleabili dalla richiamate censure, che correttamente la sentenza impugnata ha escluso che la mancata instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi precludesse il diritto all’assegno di separazione: come è noto, condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (v., tra le tante, Cassazione, 4800/02; 3291/01; 3490/98; 7630/97; 5762/97; 5916/96; 4720/95; 2223/95; 11523/90; 6774/90).

Si è in particolare, precisato nella giurisprudenza di legittimità che il parametro di riferimento, ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto che invoca l’assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (v. per tutte sul punto Cassazione, 18327/02; 3490/98; 10465/96; 4720/95; 2223/95; 7437/94).

Questa Suprema corte ha altresì specificamente osservato che la norma in esame non richiede, quale presupposto per il sorgere del diritto all’assegno, l’instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi e che nell’ipotesi in cui detto elemento fattuale non sussista occorre far riferimento al tenore di vita che ciascun coniuge aveva diritto di aspettarsi in conseguenza del matrimonio (così Cassazione, 3490/98).

Tale indirizzo deve essere in questa sede confermato, tenuto conto che il dato letterale e la ratio della norma non consentono di desumere che il legislatore abbia subordinato la spettanza dell’assegno a tale ulteriore presupposto; è peraltro appena il caso di rilevare che la mancata convivenza può trovare ragione nelle più diverse situazioni o esigenze e va comunque intesa, in difetto di elementi che dimostrino il contrario, come espressione di una scelta della coppia, di per sé non escludente la comunione spirituale e materiale, dalla quale non possono farsi derivare effetti penalizzanti per uno dei coniugi, ed alla quale comunque non può attribuirsi, in difetto di pronuncia di addebito, efficacia estintiva dei diritti e doveri di natura patrimoniale che nascono dal matrimonio.

A tale principio si è attenuta la sentenza impugnata, che in via del tutto autonoma rispetto alle precedenti valutazioni in ordine alla richiesta di addebito - così che la censura proposta nel primo motivo va ritenuta del tutto infondata - ha proceduto ad una completa analisi comparata delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti ed ha ritenuto che le ridottissime entrate della donna non le consentissero di mantenere il tenore di vita configurabile sulla base delle richiamate aspettative, quali potevano legittimamente fondarsi sulla posizione professionale e reddituale del coniuge.

In tale prospettiva la medesima Corte ha rilevato - né è consentito in sede di legittimità un diverso apprezzamento sul punto - che il P.non era più tenuto al mantenimento dei figli e non era soggetto a spese di locazione, mentre la donna, proprietaria della casa in cui abitava, peraltro gravata da un mutuo, e di un piccolo appartamento a Parigi, percepiva una pensione di lire 700.000 mensili, oltre che saltuari compensi per una sporadica collaborazione con alcune Asl.

Né il P.ha ragione di denunciare carenza di motivazione in ordine ai parametri utilizzati nella sentenza impugnata in ordine alla quantificazione dell’assegno, allo scopo di evitare rendite parassitarie, quali quello della mancanza di figli, dell’età e della capacità lavorativa della richiedente, della durata dell’unione coniugale, trattandosi di criteri non previsti dall’articolo 156 Cc, cui la Corte di appello ha ritenuto di richiamarsi in favore del medesimo P..

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.100,00, di cui 1.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in in Roma il 5 maggio 2003.

DEPOSITATA IN CANCELLARIA IL 19 novembre 2003.