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Maltrattamenti in famiglia - sospensione della potestà parentale

Maltrattamenti in famiglia - sospensione della potestà parentale per anni quattro e al risarcimento del danno - maltrattamenti morali, consistiti nell'esporla a contesti erotici inadeguati alla sua età - delitto ex art. 572 c.p (Cassazione – Sezione sesta penale – sentenza n. 38962 del 22 ottobre 2007)

Maltrattamenti in famiglia - sospensione della potestà parentale per anni quattro e al risarcimento del danno - maltrattamenti morali, consistiti nell'esporla a contesti erotici inadeguati alla sua età - delitto ex art. 572 c.p (Cassazione – Sezione sesta penale – sentenza n. 38962 del 22 ottobre 2007)

Fatto

Con sentenza del 21.11.2006 la Corte d'appello di Ancona confermava, con riduzione di pena, la sentenza del 27.10.2003 del Tribunale di Ancona, che aveva condannato A. F. M. alla pena di anni due di reclusione, oltre alla pena accessoria della sospensione della potestà parentale per anni quattro e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, per il delitto ex art. 572 c.p., per avere sottoposto la figlia minore M. C. a maltrattamenti morali, consistiti nell'esporla a contesti erotici inadeguati alla sua età (visioni di film pornografici, ripetute esibizioni di nudità di esso genitore, videoriprese della piccola in atteggiamenti morbosamente erotici appositamente provocati, conversazioni a contenuto erotico-sessuale, atteggiamenti ludici con contatti fisici evocanti scenari psicologici di significato erotico), sì da creare abitualmente un'atmosfera relazionale psicologicamente sovraccarica di significati erotici, pregiudizievole per l'equilibrato sviluppo psichico della minore.

Propone ricorso l'imputato, deducendo che: - il corredo probatorio permette di escludere l'esistenza delle condotte contestate; - le necessarie valutazioni sull'elemento soggettivo del reato sfuggono completamente all'analisi dei giudici di merito, e ciò soprattutto in relazione all'omessa risposta ai rilievi della consulente di parte, e alla (indimostrata) sussistenza del vincolo dell'abitualità.

Diritto

Il ricorso è infondato.

Dalla motivazione della sentenza impugnata, letta in doverosa congiunzione con quella di prime cure, emerge, invero, che l'imputato ha tenuto ripetutamente nei confronti della figlia minore atteggiamenti diretti e idonei a stimolare in lei un'impropria e precoce inclinazione erotico-sessuale, con palese turbamento (acclarato con perizia) della sua equilibrata evoluzione psichica. Egli infatti, oltre a girare nudo e con fare esibizionista per casa, usava videoriprendere la piccola in pose seducenti e provocanti e faceva con lei il "gioco del dottore", toccandola nelle parti intime.

Tale quadro trascende all'evidenza una situazione di mero "stile di vita", che può indirettamente aver influenzato la minore, in quanto si sostanzia in condotte specificamente dirette verso di lei: condotte di cui l'A. era desideroso e consapevole, e che ha continuato a porre in essere, pur rendendosi perfettamente conto (come ben evidenziato dal giudice di primo grado), egli che era laureato in psicologia, degli effetti altamente "devianti" che provocavano nella piccola. A fronte di tali chiare e logicamente ricostruite risultanze, sicuramente comprovanti la sussistenza degli estremi oggettivi e soggettivi del reato contestato, che, essendo a forma libera, può sicuramente essere integrato anche da condotte consapevolmente perturbatrici dell'equilibrio e dell'evoluzione psichica di un soggetto minore, il ricorrente non ha opposto che rilievi generici, meramente negatori o comunque diretti a fornire una valutazione o interpretazione alternativa dei fatti. PQM

La Corte, visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali