Patrocinio a spese dello Stato - Autocertificazione - Reddito elevato - Autentica del difensore
Patrocinio a spese dello Stato - Autocertificazione - Reddito elevato - Autentica del difensore
Patrocinio a spese dello Stato - Autocertificazione - Reddito elevato - Autentica del difensore (Cassazione – Sezione quarta penale (cc) – sentenza n. 34914 del 11 giugno-1 settembre )
Osserva
Il Tribunale di Palermo in composizione monocratica pronunciava in data 18 aprile 2002 decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio avanzata da Cxxxxxxxxx Salvatore: il Tribunale rilevava che da tale istanza risultava un reddito complessivo del nucleo familiare superiore al limite massimo previsto dalla legge. Il provvedimento veniva impugnato da Cxxxxxxxxx e sul gravame si pronunciava il Tribunale di Palermo in composizione collegiale il quale in data 29 maggio 2002 rigettava il ricorso sul rilievo che la situazione reddituale non era stata indicata dal Cxxxxxxxxx con atto avente valore di autocertificazione sostitutiva di atto di notorietà.
Ricorre per Cassazione il Cxxxxxxxxx, con atto sottoscritto personalmente, deducendo violazione di legge in quanto a suo avviso, essendo stata l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio autenticata dal difensore, l’autocertificazione sui redditi dei familiari contenuta in detta istanza non doveva essere autonomamente autenticata o comunque accompagnata da altre formalità.
Il ricorso deve essere rigettato per l’infondatezza della censura. A norma dell’articolo 2, comma secondo, della legge 217/90 (ed ora a norma dell’articolo 78 del Dpr 115/02) il difensore è legittimato soltanto ad autenticare la sottoscrizione dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio; la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell’interessato, prevista dall’articolo 5, comma 1 lettera b), della legge 217/90 (ora articolo 79 comma 1 lettera c), della legge 115/02), deve essere effettuata con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 comma 1, in relazione all’articolo 38, del Dpr 445/00, vale a dire mediante sottoscrizione da parte dell’interessato e contestuale presentazione di copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Dette disposizioni devono essere osservate anche quando, come nel caso di specie, sono presentate nell’ambito del procedimento per l’ammissione al gratuito patrocinio e non possono essere derogate – stante il chiaro ed in equivoco tenore letterale della norma che prescrive le formalità per l’indicazione della situazione reddituale ai fini del gratuito patrocinio – neppure nell’ipotesi in cui la dichiarazione sostitutiva sia incorporata nell’istanza di ammissione al patrocinio; con la conseguenza che, in tale caso, l’autenticazione del difensore della sottoscrizione dell’istanza non può ritenersi equipollente alla specifica procedura prevista per l’autocertificazione. Giova sottolineare che questa Corte ha avuto già modo di pronunciarsi in materia in tal senso enunciando il seguente principio di diritto: in tema di ammissione al gratuito patrocinio, deve escludersi che all’autenticazione dell’autocertificazione dell’interessato in ordine alla sussistenza delle prescritte condizioni di reddito possa provvedere il difensore designato, legittimato soltanto ad autenticare la sottoscrizione dell’istanza di ammissione al beneficio; «e ciò senza che in contrario possa rilevare la circostanza che l’autocertificazione sia incorporata in detta istanza» (in termini, sezione prima, 5254/98, rv 209464). Tale principio va dunque ribadito nella presente pronuncia. Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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